A partire dal 2016, il 730 precompilato conterrà anche i dati su spese sanitarie e relativi rimborsi. Al fine di salvaguardare la privacy dei pazienti, le spese sostenute dal contribuente confluiranno sotto la generica voce “spesa sanitaria”.
Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.
Per esercitare tale diritto occorrerà attenersi alle istruzioni indicate alla pagina Opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie (730 precompilato) del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD. 730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DEL PAZIENTE
Il Decreto del Mef del 1/9/2016 ha introdotto l’obbligo per gli PSICOLOGI di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti. Tali dati saranno trasmessi dal STS all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione del mod. 730 / Unico precompilato. Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 31/7/2015 e dalla normativa sulla privacy, il paziente può esercitare l’opposizione all’invio dei dati, prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale da annotare in fattura. Qualora il paziente non si opponga, i dati sanitari confluiranno nel mod. 730 / Unico precompilato e risulteranno accessibili anche ai soggetti ai quali il paziente è fiscalmente a carico.
Opposizione manifestata al momento del rilascio della fattura
Dal 14 novembre 2016 in poi, il paziente potrà far presente oralmente, direttamente al professionista, che non intende che i dati delle spese sanitarie che lo riguardano siano inviati al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 4 comma 2 Dm 16 settembre 2016).
Acquisita la richiesta del paziente, lo psicologo dovrà emettere fattura con l’espressa annotazione indicante l’opposizione, ad esempio:
Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/07/2015 e dell’art. 4 del DM 16/09/2016.
Il professionista sarà dunque sollevato dall’obbligo di invio.